7 Gennaio 2020
Quota 2020 – Scadenza 31/03/2020
Il termine ultimo per effettuare il pagamento dovuto è stata fissato al 31/03/2020.
Per i nuovi iscritti nell’anno 2020 è stata fissata una quota pari ad € 90,00 da versare congiuntamente alla richiesta di iscrizione.
Si ricorda che la quota per l’anno 2020 è di € 120,00 se pagata entro il 31/03/2020, i pagamenti effettuati oltre il termine stabilito, saranno soggetti all’applicazione della sanzione prevista dal vigente Regolamento Quote dell’Ordine pari ad € 50,00 da corrispondere unitamente alla quota di € 120,00
Si ricorda inoltre agli iscritti che il 31/12/2019 è scaduto il termine ultimo per il pagamento della quota annuale 2019 pari ad € 170,00.
Si invitano i colleghi che non hanno ancora provveduto al pagamento ad effettuarlo prontamente per non incorrere nelle sanzioni da parte del Consiglio Disciplina, con la conseguente sospensione dall’Albo ed il recupero forzoso della quota dovuta.
Al fine di chiarire i dubbi relativi all’obbligo di versamento della quota annuale si riportano di seguito i dovuti chiarimenti.
Inoltre si comunicano le modalità per effettuare il pagamento:
– Presso la segreteria dell’Ordine;
– Con c/c postale n. 11670031;
– Con bonifico bancario presso BPF – IBAN – IT93V0529714801CC1030006530.
Gli Ordini sono Enti Pubblici non economici posti a tutela (e vigilanza) di un interesse pubblico che è l’espletamento della professione di Ingegnere.
Lo Stato ha posto che il funzionamento sia a carico degli iscritti che devono contribuire con una quota annuale.
Tale quota va indirettamente a contribuire anche al funzionamento del CNI (o Organismo Centrale) attraverso quella che devono versare gli Ordini.
La quota da versare viene vista, da molti iscritti, come un contributo annuale di iscrizione a una semplice associazione; per cui se non si versa quanto dovuto automaticamente non si è più soci.
Questa interpretazione non risulta corretta, perché trattandosi di professione riservata (solo gli iscritti possono esercitarla) è soggetta a una Legislazione particolare: chi non versa la quota annua non viene automaticamente cancellato, ma sottoposto a procedimento disciplinare che porta alla sospensione a tempo indeterminato e che cessa solo con il pagamento di quanto dovuto.
Il soggetto inadempiente oltre a sobbarcarsi gli oneri del procedimento (diritti di segreteria, più quelli per la convocazione con ufficiale giudiziario) deve anche pagare tutte le annualità che, magari, sono nel frattempo trascorse e durante le quali è rimasto forzatamente iscritto.
In queste ultime annualità non potrà comunque esercitare la professione, trasferirsi ad altro Ordine provinciale e, qualora iscritto a Inarcassa si troverà automaticamente sospeso anche sotto questo punto di vista.
Prima del DPR 137/2012 l’esercizio della disciplina veniva svolto direttamente dall’Ordine. Pertanto se qualcuno non versava la quota, dopo richiami scritti, veniva chiamato dal Consiglio e magari rappresentava, sempre per esemplificare, che aveva difficoltà a pagare la quota; in quella sede il Consiglio poteva accordargli una rateazione e la questione si chiudeva bonariamente senza conseguenze disciplinari.
Con l’introduzione dei Consigli di Disciplina, dopo i richiami scritti accennati, l’Ordine è costretto a passare la pratica al nuovo organismo; a questo punto la questione diventa un procedimento disciplinare vero e proprio, in quanto l’istruttoria preliminare (che serve per accertare la presunta mancanza) si chiude in modo puramente formale.
Il Collegio di Disciplina giudicante non ha discrezionalità amministrativa, potendo valutare e decidere solo sulla base delle violazioni al Codice Deontologico o alla Legislazione pertinente ai rapporti con l’Ordine.
Pertanto o l’incolpato viene sospeso o paga.
Si evidenzia altresì che la Cassazione (sezioni unite 1782/2011) ha ricondotto, in una ordinanza, il contributo annuale dovuto per l’iscrizione a un albo professionale alla nozione di “imposte e tasse” e ha ravvisato pertanto la giurisdizione relativa in quella tributaria.
La Corte di Cassazione ha accolto la tesi del Consiglio nazionale forense secondo il quale le controversie sono attribuibili alla giurisdizione del giudice tributario, stante la nuova formulazione della legge 546/1992 che assegna a tale giurisdizione i tributi, di ogni genere e specie. Pertanto tutte le cosiddette tasse che vengono pagate dal professionista, compresa la quota annuale, sono tributi in quanto concorso alle spese al quale è condizionata l’appartenenza all’ordine.
Si tratta di un concorso a una spesa pubblica rilevante per l’ente delegato al controllo dell’albo nell’esercizio della funzione pubblica di tutela dei cittadini potenziali fruitori delle prestazioni professionali degli iscritti.

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