13 Giugno 2013
Estensione dell’obbligo di assicurazione professionale per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri
L’allegato documento elaborato dal Centro Studi del Consiglio Nazionale giunge alla conclusione che l’obbligo di assicurazione professionale ricade esclusivamente sui professionisti iscritti agli Ordini che esercitano, in modo effettivo, l’attività libero-professionale. Non si potrà, pertanto, obbligare alla stipulazione della polizza assicurativa coloro i quali risultino formalmente iscritti agli Ordini territoriali ma non esercitino, nemmeno occasionalmente, la professione di Ingegnere.
Restano parimenti esclusi dall’obbligo assicurativo sia gli Ingegneri assunti dalle pubbliche amministrazioni che esercitano l’attività di Ingegnere esclusivamente per conto dell’ente di appartenenza, sia gli Ingegneri che lavorano alle dipendenze di un soggetto privato qualora non assumano personalmente forme di responsabilità professionale apponendo la propria firma sugli elaborati progettuali.
logo_acrobat 20 November 2008

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