Coronavirus: Il testo del nuovo Dpcm 22/03/2020

Gli studi dei professionisti resteranno aperti;

Per quanto concerne il settore delle costruzioni (Sezione ATECO F) la situazione che il decreto definisce è la seguente: Sono consentite SOLAMENTE le Costruzioni dell’ingegneria civile, codice ATECO 42 (ponti, strade, gallerie, opere per telecomunicazioni, energia, …) ed i lavori di costruzione specializzati, codice ATECO 43.2 (impianti elettrici, idraulici, ..).
NON SONO CONSENTITE le opere di costruzione di edifici (codice ATECO 41), le opere di preparazione del cantiere (demolizioni, trivellazioni) e le relative opere di completamento e finitura di edifici (codici ATECO 43.1 e 43.3) e gli altri lavori specializzati di costruzione, codice ATECO 43.9 (realizzazione di coperture, noleggio grù e attrezzature). Rimangono consentiti i servizi di pubblica utilità le attività (quindi anche gli eventuali cantieri ad essi connessi)

Nel testo del provvedimento l’elenco delle imprese che non saranno costrette a fermarsi, tra cui anche le attività dei professionisti.

Per tutte le altre tre giorni per organizzarsi: lo stop dal 25 marzo.

Si allega il nuovo testo del DPCM 22/03/2020:

All. 1.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf

dpcm 22 marzo 2020.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf

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