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Le presenti norme sono state deliberate dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone nella seduta del 12/01/1973, Verb. N. 1, e successivamente modificate nella seduta del 27/12/2006
Parte I
RAPPORTI CON L’ORDINE
Art.1 - E’ dovere di ogni iscritto collaborare con gli Organi Direttivi dell’Ordine, che vigila per legge alla tutela dell’esercizio professionale e alla conservazione del decoro della categoria. Ogni ingegnere ha l’obbligo, pertanto, di fornire chiarimenti o documentazioni che gli venissero richiesti dal Consiglio dell’Ordine.
Parte II
RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art. 2 - L’ingegnere, sia esso libero professionista o appartenente a pubbliche o private amministrazioni, deve ispirarsi, nei suoi rapporti con i colleghi, alla massima lealtĂ , cordialitĂ e correttezza.
Art. 3 - L’ingegnere non deve firmare progetti od elaborati non eseguiti sotto la sua direzione, nĂ© prestare garanzie professionali per lavori altrui da lui non diretti.
Art. 4 - L’ingegnere non deve cercare di sostituirsi ad altri colleghi che stiano per avere un incarico. Nel caso che sia chiamato ad assumere un incarico giĂ affidato ad altri, deve informare l’interessato e, se ritiene plausibili le ragioni della sostituzione, deve accertarsi che il collega uscente sia stato regolarmente soddisfatto delle sue competenze o, in mancanza, richiedere l’autorizzazione al Consiglio dell’Ordine.
Art. 5 - L’ingegnere, proseguendo l’opera iniziata ed interrotta da altro collega, deve astenersi da critiche denigratorie. Quando si trovi nelle circostanze di dover criticare l’operato di un collega, dovrĂ evitare le espressioni sconvenienti.
Art. 6 – Vale quanto previsto all’Art. 4 del Codice Deontologico adottato dal C.N.I.
Art. 7 – L’ingegnere non dovrà adire concorsi di opere pubbliche o private quando le condizioni del bando siano state dichiarate inaccettabili dall’Ordine.
Art. 8 – L’ingegnere dipendente da amministrazioni pubbliche o private, cui per regolamento è concesso di svolgere atti di libera professione, dovrà denunciare all’Ordine l’autorizzazione avutane.
Parte III
RAPPORTI CON I CLIENTI
Art. 9 - L’ingegnere deve ispirarsi, nei suoi rapporti con i clienti, alla massima lealtĂ e correttezza.
Art. 10 - L’ingegnere rifiuterĂ di accettare quegli incarichi per i quali riterrĂ di non avere preparazione o competenza sufficienti; accettando un incarico egli lo deve svolgere nel modo piĂą completo.
Art. 11 - L’ingegnere è tenuto al segreto professionale.
Art. 12 – L’ingegnere è tenuto ad informare il cliente nel caso che sia interessato sopra materiali o procedimenti proposti per lavori da lui progettati o diretti.
Art. 13 – L’ingegnere non può entrare in società con l’impresa chiamata ad eseguire un’opera da lui progettata o diretta per conto terzi.
Art. 14 – L’ingegnere non può accettare da terzi compensi, diretti o indiretti, oltre alle competenze dovutegli dal cliente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità .
Art. 15 - L’ingegnere non deve assumere funzioni di Consulente Tecnico d’Ufficio, o terzo arbitro, o di arbitro unico in vertenze in merito alle quali egli si sia pronunciato, o nelle vertenze in cui sia interessato un suo cliente abituale.
Art. 16 – L’ingegnere dipendente da amministrazioni pubbliche o private dovrĂ astenersi dall’entrare in relazioni professionali o di affari con chiunque abbia rapporti con l’amministrazione da cui dipende.
Art. 17 – A chiarimento ed integrazioni di quanto sopra espresso si precisa che sono considerate infrazioni alle Norme di etica professionale e quindi comportano le sanzioni previste dal art. 45 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537:
a) Abbinare la propria firma a quella di un tecnico minore per qualsiasi prestazione che esuli dai limiti di competenza professionale dei detti tecnici minori;
b) Accettare incarichi con prestazioni professionali parziali (direzione lavori, calcolo strutt. in c.a.) nei casi in cui le opere siano state progettate da tecnici non qualificati o comunque la cui competenza esuli dai limiti professionali;
c) Esercitare la libera professione nel territorio dei rispettivi Comuni, Province e Regioni, da parte di impiegati delle rispettive Amministrazioni, indipendentemente dall’eventuale autorizzazione di cui all’art. 62 del Regolamento Professionale approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, quando i correlativi atti professionali debbano essere sottoposti a revisione, giudizio o vigilanza da parte delle Amministrazioni medesime.
Art. 18 – Ove sorgano dubbi di deontologia professionale, dovrà essere consultato il Consiglio dell’Ordine.
Art. 19 – Le sanzioni per coloro che contravvengono alle presenti norme saranno comminate in conformità alle sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento professionale.

