Dal CNI riceviamo e pubblichiamo: “Si fa seguito a quanto comunicato dal Presidente CNI Giovanni Rolando, nel corso dell’Assemblea dei Presidenti dell’11 dicembre scorso, per confermare che il Ministro delle Infrastrutture ha firmato, in pari data, la circolare esplicativa relativa alla applicazione delle nuove Norme Tecniche emanate con il d.m. 14.1.2008, ottenuta grazie all’impegno di questo Consiglio Nazionale. Certi di aver perseguito un brillante risultato per la categoria, si invia il testo definitivo della citata circolare che ci è stato inoltrato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e che sarà pubblicato, presumibilmente, sulla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2009.

Comunicazione CNI

Si comunica che il CNI ha inviato la documentazione necessaria per l’attivazione della PEC, in convenzione con ARUBA SpA, per coloro che ne hanno fatto richiesta. Si invitano questi ultimi a ritirare presso la segreteria dell’Ordine dal 21 al 23 dicembre 2009 e dal 04 al 10 gennaio 2010 la documentazione necessaria per l’attivazione della propria PEC. A tal proposito, si rammenta che l’attivazione della propria casella di PEC dovrà avvenire quanto prima. Effettuata l’attivazione, l’iscritto dovrà comunicare tempestivamente allo scrivente Ordine il proprio indirizzo di PEC per consentire l’invio della posta elettronica sul nuovo indirizzo di posta certificata.
Si coglie l’occasione per comunicare che l’indirizzo PEC di questo Ordine è il seguente:
ordine.frosinone@ingpec.eu .

Si invia la nota di commento elaborata dal Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri con allegata la sentenza n. 19292 del 7 settembre 2009 della Corte di Cassazione. La Suprema Corte, nel ribadire alcuni principi noti, conferma definitivamente che non vi possa essere alcuna forma di “subordinazione” dell’ingegnere rispetto ai professionisti in possesso di titolo di studio inferiore (nel caso, quello di geometra).
La Corte considera, come da tempo affermato dal CNI, la progettazione una prestazione unitaria che deve essere espletata attraverso un omogeneo livello di competenze. Di conseguenza la Corte censura come illegittime tutte quelle prassi, cui alcuni professionisti con competenze inadeguate all’incarico hanno fatto e fanno ricorso, dirette ad eludere i limiti posti dall’ordinamento attraverso il sostanziale “subappalto” di parte della prestazione di progettazione (quella più complessa) a professionisti con un superiore livello di competenze.
I restanti dettagli ed approfondimenti nella sottostante nota originale del Centro Studi CNI.

Nota Centro Studi CNI su competenze ingegneri e geometri

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE
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